Coronavirus, nuovo decreto riconosce indennità di 600 euro anche ai collaboratori delle società sportive

Il governo viene in soccorso ai lavoratori dello sport. In un periodo così difficile per tutti economicamente, anche lo sport sta vivendo numerose difficoltà, come testimonia proprio il ciclismo, con alcune squadre persino del livello World Tour a rischio chiusura. In Italia con un apposito decreto, firmato congiuntamente dai ministri dello sport Spadafora e dell’economia Gualtieri si è deciso di aiutare i lavoratori dello sport, riconoscendo l’indennità di 600 euro prevista dal decreto del 17 marzo anche ai collaboratori delle società sportive fino a un massimo di 50 milioni per l’anno 2020.

L’indennità sarà riconosciuta a tutti coloro che avevano un contratto in collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data del decreto del 17 marzo. Inoltre, la priorità verrà data a tutti coloro che nell’anno 2019 hanno percepito meno di 10000 euro complessivi. Di seguito il testo dell’intero decreto:

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 629, della citata legge n. 145 del 2018, che prevede che la
società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di Sport e Salute s.p.a.;
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 630, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce il livello
di finanziamento minimo anche della Sport e Salute s.p.a.;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all’On.
Vincenzo Spadafora, è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro,
On. Vincenzo Spadafora sono state conferite le deleghe in materia di sport;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”);
VISTO in particolare, l’articolo 96 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che estende l’indennità
prevista dall’articolo 27 dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, anche ai rapporti di collaborazione
presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
CONSIDERATO che tale indennità è riconosciuta da Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 50
milioni di euro per l’anno 2020, le cui risorse sono, conseguentemente, incrementate di 50 milioni di
euro per il medesimo anno, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 126 del citato decretolegge n. 18 del 2020;
VISTO il comma 4 dell’articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede che con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da
adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020, sono
individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attribuzione della indennità, è necessario individuare le modalità di
presentazione delle domande nonché definire procedure, criteri di gestione e forme di monitoraggio
del limite di spesa.
DECRETA
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento
dell’indennità prevista dal comma 1 dell’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Il decreto definisce, altresì, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 96, i criteri di gestione
delle risorse attribuite a Sport e Salute, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del
relativo controllo.
Art. 2
(Indennità)
1. L’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, di cui all’articolo 27 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, è riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, ai
titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora
pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, presso le
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate,
nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino
i seguenti requisiti:
a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche tenuto dal CONI;
b) gli altri organismi sportivi di cui al presente comma devono comunque essere riconosciuti,
ai fini sportivi, dal CONI.
2. L’indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le prestazioni e le indennità di cui
agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, e non è,
altresì, riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di
cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 3
(Beneficiari)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 2, hanno diritto, ai sensi dell’articolo 6, all’indennità
di cui all’articolo 96 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 i lavoratori titolari di un rapporto
di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del medesimo decreto-legge. Le
risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell’anno 2019, non hanno percepito
compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei
limiti delle eventuali risorse residue.
2. Ai fini del comma 1, non consentono di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di
cui all’articolo 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui
agli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni
ad esse equiparati.
Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Gli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, possono chiedere l’erogazione dell’indennità da parte
di Sport e Salute s.p.a. presentando la domanda, entro il 30 aprile 2020, attraverso la
piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del presente decreto.
2. La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta
elettronica e telefonici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e
tipologia della prestazione;
c) IBAN dell’avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo
l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del
presente decreto;
e) documenti previsti dal comma 3.
f) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di collaborazione
alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020,
di sussistenza del requisito di cui all’articolo 3 del presente decreto in merito al non
percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, nonché di non essere
già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge n. 4 del 2019.
3. Sono allegati, altresì, alla domanda i seguenti documenti:
a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa
all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.
Art. 5
(Piattaforma informatica)
1. Sport e Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 96, comma 2, del
decreto legge n. 18 del 2020, rende operativa, a valere sulle risorse disponibili di bilancio, una
piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le
modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla
presentazione formale della domanda e dei documenti di cui all’articolo 4 del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica e dello svolgimento dei compiti
istituzionali, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel
registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché l’elenco degli altri organismi
sportivi comunque riconosciuti, a fini sportivi, dal CONI.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie
di riservatezza previste dalla legge, anche dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività
istituzionali di indirizzo e vigilanza.
Art. 6
(Istruttoria, controllo e monitoraggio)
1. Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande attraverso la procedura di cui agli articoli
4 e 5 del presente decreto, fatto salvo l’ordine di priorità stabilito dall’art. 3, comma 1, del
presente decreto, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, assicurato con il
rilascio attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del presente decreto, di una
notifica di avvenuta ricezione della stessa.
2. Sport e Salute s.p.a. verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata
alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.
3. Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, Sport e Salute s.p.a. utilizza le proprie strutture
territoriali e richiede, previa intesa, elementi di riscontro all’Agenzia dell’entrate e agli enti
previdenziali anche con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
2, comma 2. La Società, ove necessario, può inoltre avvalersi, ai sensi dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Sport e Salute s.p.a. effettua verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti di
cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, avvalendosi delle proprie strutture territoriali,
al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
5. Sport e Salute s.p.a. può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione
alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che
dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza
dal diritto all’indennità.
6. Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in
ordine cronologico di ricevimento. L’efficacia dell’approvazione ai fini del riconoscimento del
beneficio è subordinata a quanto previsto dal comma 8.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute s.p.a. eroga l’indennità
direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN
indicato nella domanda, ai sensi del comma 8.
8. Le indennità sono erogate sino a concorrenza dell’apposito stanziamento nella disponibilità di
Sport e Salute s.p.a., che riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione
delle domande.
9. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo
7 del presente decreto e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro
per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite
di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, Sport e Salute s.p.a. non prende in
considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche
giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 7
(Gestione delle risorse)
1. Agli oneri di cui al presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie trasferite a
Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Art. 8
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 6 aprile 2020

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